(massima n. 1)
Nel caso di domanda proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicitą del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate - pur nell'unitą del "petitum" - dalla diversitą dei soggetti convenuti ("personae") e in parte dei fatti e degli argomenti di sostegno ("causae petendi"); in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l'attore - appellato ha l'onere di riproporre la domanda gią formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.. (Nella specie, relativa a domanda di corresponsione dell'indennitą di accompagnamento proposta contro la Regione Emilia Romagna e contro l'INPS, accolta dal giudice di primo grado solo nei confronti della Regione, la ricorrente, nel costituirsi in appello, aveva riproposto la questione della legittimazione passiva ed aveva dichiarato di vedere "ben volentieri" accolta la pretesa nei confronti dell'INPS, con la condanna dell'Istituto stesso; la S.C., nell'affermare il principio di cui alla massima, ha ritenuto che la parte, pur con formulazione non perspicua, avesse, nella sostanza, ottemperato all'onere imposto dall'art. 346 cod. proc. civ. e, quindi, decidendo nel merito, ha condannato l'Istituto all'erogazione dell'indennitą).