(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, non risulti essere stato parte del giudizio di merito, ove non sia stato dedotto e/o provato il rituale conferimento della rappresentanza sostanziale e processuale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio perché attinente alla regolare costituzione del contraddittorio. Né può ritenersi che la costituzione nel giudizio di legittimità del "soggetto-terzo nel processo" che eccepisca il proprio difetto di legittimazione passiva possa avere efficacia sanante della nullità dell'impugnazione, non potendosi attribuire al comportamento di quest'ultimo - in assenza di riscontri probatori sulla intervenuta successione tra i soggetti, il cui onere incombe sulla parte ricorrente - la valenza di "ficta confessio" o della non contestazione, tanto da assimilare (inammissibilmente), quanto agli effetti sananti, la costituzione dell'intimato nel giudizio di cassazione a quella del convenuto (e dell'appellato) nel giudizio di merito.