(massima n. 1)
La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, comma primo, cod. proc. civ.) presuppone in capo all'opponente la titolaritą di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta avverso una sentenza di secondo grado, passata in giudicato, con la quale era stata ridotta la misura del risarcimento dei danni per occupazione acquisitiva liquidati in favore di una societą poi sciolta anticipatamente senza liquidazione, affermando che i ricorrenti, in quanto gią soci di detta societą, non potevano qualificarsi terzi rispetto alla situazione giuridica affermata e, quindi, come tali, non erano legittimati all'opposizione ordinaria di terzo).