(massima n. 1)
In tema di contratti richiedenti la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio del documento difettante della sottoscrizione di una delle parti, fatta con il proposito di far valere il negozio in esso contenuto, può sopperire a detta mancanza solo qualora avvenga ad opera di quella parte, non anche degli eredi. Infatti, il destinatario della dichiarazione contrattuale sottoscritta dall'altra parte, fino a che non sottoscriva anch'egli il documento, e comunque compia detto atto equipollente della sottoscrizione, non acquisisce dalla dichiarazione medesima alcun diritto suscettibile di trasmissione.