(massima n. 1)
L'art. 346 cod. proc. civ., nel prevedere che le eccezioni non accolte in primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte in appello, non fa alcuna distinzione tra eccezioni di merito ed eccezioni concernenti la validitą e l'ammissibilitą delle prove. Deve di conseguenza presumersi rinunciata l'eccezione di inammissibilitą della prova testimoniale (nella specie, perché concernente il pagamento dell'obbligazione) disattesa dal giudice di primo grado, e non riproposta in appello.