(massima n. 1)
Nel regime anteriore a quello dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro possono prestare la loro opera nell'ambito della cooperativa sia come lavoratori autonomi, sia come lavoratori subordinati e, in quest'ultimo caso, non è dagli elementi caratteristici della subordinazione in senso materiale che può dedursi la costituzione di un rapporto di siffatto tipo occorrendo, a tal fine, che lo statuto della società contempli, o comunque non escluda, la possibilità di costituire con i soci distinti rapporti lavorativi inerenti all'oggetto sociale; ne consegue che, solo ove sia provato un distinto rapporto di lavoro subordinato a lato del rapporto societario, potrà trovare applicazione la disciplina di garanzia recata dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.