(massima n. 1)
La circostanza per cui una domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione venga accolta nei confronti di pił soggetti in via solidale non giustifica di per sé che il processo, che ha avuto in primo grado natura di litisconsorzio facoltativo, si configuri in sede di impugnazione come processo su causa inscindibile, sia che impugni il soggetto che ha ottenuto la condanna solidale sia che impugni alcuno dei condannati in solido; ne consegue che, di regola, in appello si applica in tali casi il disposto dell'art. 332 cod. proc. civ. e non quello dell'art. 331 cod. proc. civ.