(massima n. 1)
Il principio secondo cui la produzione della scrittura ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, costituendo un valido equipollente della sottoscrizione mancante, determina, anche quando è richiesta la forma scritta, l'incontro dei consensi e il perfezionamento, quindi, del contratto, non è operante se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non è più in vita nel momento della produzione perché la morte determina l'estinzione automatica della proposta (quando questa non è irrevocabile — art. 1329 c.c. — o non è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa — art. 1330 c.c. —) rendendola non più impegnativa per gli eredi.