(massima n. 1)
In materia di pubblico impiego privatizzato, la sottoposizione delle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti al giudice del lavoro determina l'applicazione delle relative norme processuali. Ne consegue che, dovendo l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale essere proposta, in applicazione del principio cosiddetto dell'apparenza, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, le cui determinazioni sul rito adottato assumono, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, funzione enunciativa della natura della vertenza così da assicurare il massimo grado di certezza al regime dei termini di impugnazione, alla relativa controversia non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969. (Fattispecie in tema di ricorso contro un provvedimento disciplinare inflitto dal Ministero delle Finanze, deciso in primo grado dal giudice del lavoro e impugnato innanzi alla Corte d'appello, sezione lavoro, oltre il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ.; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso)