(massima n. 1)
La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui era stata disposta la sospensione del giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società, in attesa della definizione di altro giudizio, avente ad oggetto l'accertamento della qualità di soci degli attori, affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto, anche d'ufficio, decidere sulla legittimazione "ad causam" degli attori, nel giudizio di responsabilità, con carattere preliminare rispetto alla decisione di merito, costituendo tale legittimazione un presupposto processuale e non una condizione all'azione, come erroneamente ritenuto dal giudice del merito).