(massima n. 1)
Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale debba essere specificamente approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., non può essere compiuto per la prima volta nel giudizio di cassazione, perché la valutazione circa la natura vessatoria della clausola è un giudizio di fatto, che può essere formulato soltanto interpretando la clausola nel contesto complessivo del contratto, per stabilirne significato e portata. Ove, peraltro, detta valutazione risulti già acquisita agli atti del processo, la nullità per mancata specifica approvazione per iscritto può essere eccepita o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ivi compresa la fase di legittimità innanzi alla Corte di cassazione.