(massima n. 1)
E inammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice amministrativo di secondo grado (nella specie, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia) che, pur avendo dichiarato inammissibile per tardivitą l'appello proposto avverso la decisione di primo grado, abbia nel contempo deciso la questione di giurisdizione in senso sfavorevole al ricorrente, sul punto confermando la sentenza del Tribunale amministrativo regionale, atteso che - per quanto in generale la decisione circa l'ammissibilitą dell'atto di gravame si ponga come pregiudiziale, dal punto di vista logico-giuridico, rispetto alla questione di giurisdizione - la pronuncia di inammissibilitą dell'appello, comunque, comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, comprensiva della statuizione sulla giurisdizione, cosģ precludendo ogni ulteriore doglianza su tale aspetto dinanzi alle Sezioni Unite.