(massima n. 1)
Il requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto, a pena di inammissibilitą, per il ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., č richiesto anche con riguardo al regolamento preventivo di giurisdizione pur se in funzione della sola questione della giurisdizione, dovendosi escludere, per il principio di autosufficienza del ricorso, che i presupposti per l'individuazione della giurisdizione nella controversia possano essere attinti dalla documentazione prodotta ovvero dal fascicolo d'ufficio. (Principio affermato dalle S.U. con riguardo ad un ricorso nel quale - in relazione all'impugnazione innanzi al TAR di un concorso interno - il ricorrente aveva omesso di specificare la data ed i contenuti essenziali del bando, nonché di indicare i profili e livelli professionali con cui i ricorrenti avevano chiesto di partecipare alla procedura concorsuale e le clausole del contratto collettivo implicate).