(massima n. 1)
In tema di forma scritta prescritta a pena di nullitą per i contratti aventi ad oggetto diritti su beni immobili, il principio secondo cui l'atto di citazione, che contenga la dichiarazione di volontą di avvalersi della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione essendo un atto unilaterale recettizio con effetti anche sostanziali, non opera allorché il soggetto di cui manchi la sottoscrizione non sia indicato nel negozio fra le parti contraenti.