(massima n. 1)
In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta equivale a sottoscrizione, perfezionando il contratto, solo a condizione che fatto sia stato prodotto al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti.