(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del requisito della forma scritta nei contratti non occorre che la volontā negoziale sia manifestata dai contraenti contestualmente e in un unico documento, dovendosi ritenere il contratto perfezionato anche qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi, anche cronologicamente distinti, qualora, sulla base di una valutazione rimessa al giudice di merito, si accerti che il secondo documento č inscindibilmente collegato al primo, sė da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo.