(massima n. 1)
La parte esecutata che deduca la nullitā del pignoramento, in conseguenza della cessata efficacia del precetto per l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica, non contesta il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimitā dell'azione intentata, bensė la validitā di un singolo atto del procedimento, considerata dall'art. 481 c.p.c. come condizione di validitā di tutti i susseguenti atti; ne consegue che tale impugnazione integra una opposizione agli atti esecutivi e la relativa sentenza non č impugnabile nei modi ordinari, ma mediante il ricorso per cassazione.