(massima n. 1)
Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova dell'esistenza di un negozio giuridico, per il quale č richiesta la forma scritta non operano quando il negozio sia dedotto da un terzo come semplice fatto storico influente sulla decisione. (Fattispecie concernente azione revocatoria proposta dal fallimento con riguardo ad un atto di donazione indiretta compiuto dal fallito).