(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 8 della legge 10 luglio 1930 n. 1078, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, deve proporsi nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della medesima, tale dovendosi considerare, a norma dell'art. 2 della citata legge, la notificazione a mezzo del servizio postale del dispositivo della sentenza a cura della cancelleria, mentre la notifica della stessa ad istanza delle parti non č idonea a modificare la sequenza cronologica voluta dalla legge; siffatta disciplina, non abrogata dal vigente codice di procedura civile, non č in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché la diversitā trova giustificazione nelle peculiaritā del procedimento in materia di usi civici ed č comunque consentita un'adeguata possibilitā di difesa.