(massima n. 1)
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, costituisce corollario dell'art. 281 quinquies c.p.c. la regola dell'immutabilità del giudice davanti al quale vengono precisate le conclusioni, con conseguente necessità di rinnovazione di tale udienza ove vi sia una successiva sostituzione del giudice già designato. Il vizio che deriva dall'inosservanza di tale regola, però, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 161, secondo comma, c.p.c., onde la relativa sentenza - ancorché affetta da nullità assoluta ed insanabile - è idonea a passare in giudicato; ne consegue che, ove il giudice d'appello rilevi detta nullità, è tenuto a decidere la causa nel merito, non potendo rimetterla al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 del codice di rito.