(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, la copia della sentenza impugnata, che deve accompagnare a pena di improcedibilità il ricorso "ex" art. 369 cod. proc. civ., può essere dichiarata conforme all'originale solo dal cancelliere presso il giudice "a quo", in quanto unico depositario dell'originale, autorizzato a spedirne copia autentica secondo il disposto degli artt. 2714, comma primo, cod. civ. e 743 cod. proc. civ. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso in cassazione proposto dal Ministro delle finanze, per essere stata la copia della sentenza depositata autenticata da un funzionario ministeriale, non soccorrendo nel caso di specie il disposto del secondo comma dell'art. 2714 cod. civ., non avendo, infatti, il ricorrente la qualità di depositario di una copia, autorizzato a sua volta a rilasciarne altre).