(massima n. 1)
A norma dell'art. 404, secondo comma, c.p.c., i creditori e gli aventi causa di una delle parti del processo, i quali subiscano pregiudizio per effetto di una sentenza emessa a carico del loro debitore, possono proporre opposizione di terzo revocatoria a condizione che la sentenza sia frutto di dolo o collusione a loro danno; pertanto, poiché essi sono soggetti all'efficacia di detta pronuncia finché non venga rimossa, è solo dopo l'accoglimento di tale opposizione che il giudice può esaminare l'eventuale revocabilità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di disposizione compiuto dal debitore oggetto della sentenza pregiudizievole. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in presenza di una sentenza, passata in giudicato, che aveva stabilito la validità della vendita di un immobile poi assoggettato a pignoramento - aveva dichiarato inefficace tale vendita, ritenendo assorbita l'opposizione di terzo proposta contro la sentenza).