(massima n. 1)
Ai fini della decorrenza del termine annuale per l'impugnazione, occorre avere riguardo al momento in cui, ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c., la sentenza è resa pubblica mediante il deposito risultante dall'annotazione apposta dal cancelliere in calce alla sentenza, la quale costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ai sensi dell'art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. (Nell'enunciare il suddetto principio, la S.C. ha escluso la rilevanza della diversa attestazione del cancelliere "sentenza pubblicata" con timbro avente data successiva a quella in cui la sentenza risultava depositata in cancelleria).