(massima n. 1)
Il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. è l'unico rimedio proponibile avverso la sentenza del tribunale che, adito con domanda da qualificarsi come di risarcimento dei danni in materia espropriativa, o di determinazione dell'indennità di espropriazione, dichiari la propria incompetenza in favore della Corte di appello, competente in unico grado, senza pronunciare nel merito. Ciò anche qualora siano controverse la esistenza o attinenza del decreto di esproprio ai fatti di causa, atteso che la questione di competenza precede logicamente qualsiasi questione di merito e, dunque, anche l'accertamento in concreto dei fatti di causa in relazione ai quali la competenza del giudice adito è invocata o contestata.