(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., postula che nel detto ricorso sia specificatamente indicato l'atto su cui esso si fonda, precisandosi al riguardo che incombe sul ricorrente l'onere di indicare nel ricorso non solo il contenuto di tale atto, trascrivendolo o riassumendolo, ma anche in quale sede processuale lo stesso risulta prodotto. L'inammissibilità prevista dalla richiamata norma, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti, posto che la previsione di tale sanzione esclude che possa utilizzarsi il principio, applicabile alla sanzione della nullità, del cosiddetto raggiungimento dello scopo, sicché solo il ricorso può assolvere alla funzione prevista dalla suddetta norma ed il suo contenuto necessario è preordinato a tutelare la garanzia dello svolgimento della difesa dell'intimato, che proprio con il ricorso é posto in condizione di sapere cosa e dove é stato prodotto in sede di legittimità. (Nella specie la S.C. ha ritenuto irrilevante che l'indicazione specifica dell'atto su cui si fondava il ricorso, ed in particolare della sede dove lo stesso era esaminabile, fosse contenuta nella nota di deposito e di iscrizione a ruolo, prescritta per il funzionamento della cancelleria civile della Corte di cassazione ma non normativamente prevista - a differenza della nota di iscrizione a ruolo di cui agli artt. 168 c.p.c. e 71 e 72 disp. att. c.p.c. per il giudizio dinanzi al tribunale, a cui fa riferimento anche l'art. 11 del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 -, la quale é indirizzata al cancelliere e non al giudice di legittimità ed ha il solo scopo di realizzare il contatto tra l'ufficio giudiziario Corte di cassazione e la parte ricorrente e di enunciare cosa si produce con il ricorso).