(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 346 c.p.c., secondo cui le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non espressamente riproposte in appello, č dettata per la parte vittoriosa, la quale, non onerata dall'impugnazione per difetto di interesse, deve tuttavia riproporre specificamente nell'atto di costituzione in secondo grado, oltreché le domande, le questioni non accolte dal primo grado, tra cui i fatti che per il loro rilievo giuridico siano serviti a contrastare l'altrui pretesa, come quelli giustificativi del licenziamento impugnato dal lavoratore.