(massima n. 1)
Ai fini della validitā o della prova di un atto per cui il legislatore richiede la forma scritta senza indicare uno specifico mezzo di scrittura, non esistono vincoli in ordine alla scelta di tale mezzo; tuttavia, tale libertā non č assoluta, ma incontra un preciso limite nella stessa funzione che la forma prescritta svolge in relazione alle caratteristiche precipue del tipo di atto, cosa come emergenti dalla relativa disciplina giuridica. Con riguardo ai titoli di credito, considerate le caratteristiche degli stessi (per l'impossibilitā di esercitare il diritto senza il possesso del documento cartaceo recante la scrittura, nonché per la letteralitā, astrattezza e destinazione alla circolazione), č da escludere che possa garantire la funzione assegnata dal legislatore alla forma scritta l'uso di strumenti non idonei ad assicurare una sufficiente stabilitā al testo scritto, ossia di tutti quei mezzi di scrittura in tutto o in parte alterabili e/o cancellabili con facilitā, anche involontariamente, con la conseguenza che deve ritenersi non apposta la data scritta a matita su un assegno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, in tema di imposta di bollo, aveva escluso l'incompletezza di un assegno, ai fini dell'applicabilitā della sanzione prevista dall'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).