(massima n. 1)
È ammissibile la partecipazione di una società di persone (nella specie, società in nome collettivo) in un'altra società di persone (nella specie, di fatto), in quanto non sussistono, nell'ordinamento, norme o principi sull'attività d'impresa collettiva, esercitata nella forma di società personale, che precludano tale partecipazione. Non possono, infatti, ritenersi di ostacolo né il disposto dell'art. 2295, n. 1, c.c., laddove richiede l'indicazione nell'atto costitutivo di elementi d'identificazione riferibili solo a persone fisiche, perchè esso esprime soltanto l'esigenza che i soci siano identificati con precisione, né il sistema di amministrazione e di responsabilità personale dei soci della società partecipante, in quanto non costituisce un'anomalia l'esposizione degli altri soci, allorché la partecipazione in questione sia decisa dal singolo socio amministratore, alla responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata, potendo essi tutelarsi con la scelta del sistema di amministrazione e prevedendo il consenso della maggioranza per l'assunzione di partecipazioni sociali; né infine l'addotta inutilità di una siffatta partecipazione mediata dei soci, ovvero la circostanza che la società partecipata sia stata costituita per scrittura, idonea o no all'iscrizione nel registro delle imprese, non influenzando tali profili l'esistenza, ma solo la disciplina della società personale.