(massima n. 1)
L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contradditorio, iussu iudicis ai sensi dell'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che, quando il giudice di appello non abbia disposto l'integrazione del contradditorio, nei confronti di tutte le parti litisconsorti nel giudizio di primo grado che non siano state citate nella fase di gravame, la sentenza non è nulla, ma deve essere cassata con rinvio, perché il giudice di rinvio provveda all'applicazione della disciplina prevista dalla predetta norma di rito.