(massima n. 1)
È ammissibile il ricorso per cassazione, che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione, poiché nessuna prescrizione è rinvenibile nelle norme processuali che ostacoli tale la duplice denunzia, a nulla rilevando l'art. 366 bis c.p.c., inserito dall'art. 6, D.L.vo 2 febbraio 2006 n. 40, il quale esige che nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 360 c.p.c. il motivo sia illustrato con un quesito di diritto e, nel caso previsto dal n. 5, che l'illustrazione contenga la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume che sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione; non anche che il quesito di diritto e gli elementi necessari alla illustrazione del vizio di motivazione siano prospettati in motivi distinti.