(massima n. 1)
Nel processo del lavoro, ove il procuratore del ricorrente (o, comunque, della parte interessata ) rimasto assente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 415 c.p.c. si sia limitato, nella successiva udienza fissata per l'audizione dei testi sulla prova chiesta dalla controparte, a chiedere il rinvio della causa «per prosieguo prova » senza chiedere espressamente l'esame dei testi non intimati da espletare in una successiva udienza, il giudice, anche in mancanza di un formale provvedimento di ammissione, deve dichiarare, in assenza di istanza della controparte perché si proceda all'esame e su preventiva eccezione di controparte, la decadenza dalla prova, derivando l'onere dell'intimazione dei testimoni a prescindere da un formale provvedimento di ammissione della prova direttamente dall'art. 420, quinto comma, c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di ammettere la prova ed assumerla nella stessa udienza di discussione. Tale meccanismo risponde ai principi di ordine pubblico, immediatezza e concentrazione del processo del lavoro, di cui costituiscono espressione le disposizioni sulla immediata assunzione dei mezzi di prova e sul divieto delle udienze di mero rinvio.