(massima n. 1)
Il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c., č esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale č l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo. Quando, invece, l'atto (anche eventualmente omissivo) che si assume contrario a diritto sia riferibile non al giudice, ma ad un suo ausiliario, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso č sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato sarā possibile impugnare il suo provvedimento con le modalitā di cui all'art. 617 c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il rifiuto dell'ufficiale giudiziario di procedere ad un secondo accesso al domicilio del debitore, al fine di individuare ulteriori beni mobili da pignorare).