(massima n. 1)
Quando le contrapposte ragioni di credito delle parti trovino origine in un'unica relazione negoziale, si è in presenza di una compensazione in senso improprio, e le parti possono sollecitare in corso di causa l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di una domanda riconvenzionale, e senza che operino i limiti alla compensabilità, i quali postulano l'autonomia dei rapporti; tuttavia, detto accertamento non può essere richiesto per la prima volta in sede di legittimità, in quanto il ricorso per cassazione può investire solo questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello.