(massima n. 1)
Nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza ai sensi dell'art. 329, secondo comma, c.p.c., alle parti della sentenza non impugnate, si verifica quando si desuma dall'atto in modo inequivoco la volontą dell'appellante di sottoporre solo in parte la decisione all'appello (elemento soggettivo) e le diverse parti siano del tutto autonome l'una dall'altra (elemento oggettivo) e non anche quando la parte impugnata sia sviluppo logico della parte non impugnata, per cui in realtą l'impugnazione della argomentazione, pur distinta, della prima si ponga in nesso conseguenziale con l'altra. (Nella specie, accolta dal giudice di merito una domanda ex art. 2932 c.c. previa reiezione dell'eccezione di improponibilitą della stessa e impugnata la statuizione relativa alla proponibilitą, la S.C. ha escluso il giudicato sul capo di accoglimento data l'interdipendenza tra le due affermazioni).