(massima n. 1)
L'estinzione del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione con rinvio di una sentenza non definitiva sull'"an debeatur", travolge anche la sentenza definitiva sul "quantum", ancorché rispetto ad essa si sia formato il giudicato formale, che è solo apparente perché condizionato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente logico - giuridico. Ne consegue che, ove la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, abbia tempestivamente ed adeguatamente documentato la vicenda estintiva, deve escludersi che residui un interesse ad impugnare per cassazione la sentenza sul "quantum" per farne valere gli eventuali vizi di legittimità, attesa l'automaticità della caducazione che non richiede una pronuncia della Cassazione. (Nella specie, relativa al pagamento delle retribuzione dovute a seguito di licenziamento asseritamente illegittimo, il cui giudizio sull'"an" era stato cassato con rinvio per difetto di motivazione, la S.C. ha dichiarato inammissibile i motivi del ricorso, diretti a porre nel nulla la sentenza sul "quantum" a seguito dell'estinzione del giudizio di rinvio relativo all'"an" della pretesa, in quanto privi dei necessari riscontri in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, rilevando, peraltro, che, in applicazione del principio enunciato in massima, il ricorso era comunque inammissibile per difetto di interesse).