(massima n. 2)
In tema di responsabilità per danni cagionati all'amministrazione appaltante dal direttore dei lavori che abbia svolto anche l'incarico di progettista, considerato che il direttore dei lavori è temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice contabile, mentre per il progettista la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, in difetto del rapporto di servizio e considerata la necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione, ove il danno erariale sia prospettato come derivante dal complesso di tali attività va affermata la giurisdizione del giudice contabile sorgendo, dal cumulo di incarichi, una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione e non potendo giungersi alla scissione delle giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla responsabilità erariale per gli ingenti danni arrecati ad una Ipab dal direttore dei lavori di ristrutturazione degli immobili della Ipab medesima, al quale in precedenza era stato affidato l'incarico di progettazione dei lavori).