(massima n. 1)
La sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero non deve essere semplicemente legalizzata, ma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede ; essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva considerato valida l'autenticazione, compiuta da un avvocato italiano, della firma apposta nell'intestazione dell'atto di impugnazione dai ricorrenti in California, già autenticata da notaio statunitense con atto mancante, però, dell'indispensabile formalità della apostille ).