(massima n. 1)
Rientra nel concetto di credito futuro, suscettibile di cessione ai sensi dell'art. 1348 c.c., anche un credito semplicemente sperato, ossia meramente eventuale, senza che l'aleatorietā che in tal caso caratterizza il contratto di cessione ne comporti l'invaliditā essendo insita nella nozione di cosa futura, espressamente prevista come possibile oggetto di prestazione dal richiamato art. 1348.