(massima n. 1)
Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si incardina mediante deposito del ricorso al giudice dell'esecuzione nella cancelleria del tribunale; ne consegue che, una volta perfezionatasi, con tale deposito, la proposizione della domanda, sulla validitą di quest'ultima non possono riverberarsi, ostandovi il contenuto dell'art. 159 cod. proc. civ., i vizi incidenti sulla successiva fase della "vocatio in ius", attuata mediante la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver accertato la tempestivitą del deposito del ricorso, aveva poi dichiarato inammissibile l'opposizione, per tardivitą, sul rilievo che il ricorso con il relativo decreto era stato notificato alla controparte in modo incompleto, pur avendo l'opponente provveduto in un secondo tempo alla rinnovazione della notifica in ottemperanza al provvedimento del giudice).