(massima n. 1)
Perché sia configurabile un rapporto di cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., devoluto alla competenza del giudice del lavoro, č necessario che la prestazione d'opera del collaboratore autonomo con l'ente preponente sia continuativa e personale, o prevalentemente personale, e che l'attivitā si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalitā cui esso mira. Ne consegue che, ove la prestazione (avente ad oggetto l'accertamento e la descrizione dei nuovi beni aziendali) sia quella di un ingegnere, assume rilievo il momento della continuitā collaborativa e del coordinamento con la struttura dell'ente, che prevale sulla specificitā e professionalitā dei singoli incarichi. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rapporto in termini di parasubordinazione attesa la durata, decennale, della collaborazione, la cadenza mensile degli incarichi, la natura del compenso percepito, rapportata al valore di stima del bene e con un "minimo garantito", nonché per il persistente e continuativo collegamento con i capi progetto, i capi servizio e gli impiegati della societā, a cui il prestatore, nell'espletamento della sua attivitā, doveva rapportarsi, ritenendo quindi ininfluente accertare che il medesimo effettuasse anche perizie sommarie di stima dei beni ).