(massima n. 1)
L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda imposto, a pena di improcedibilitą, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella nuova formulazione di cui al D.L.vo n. 40 del 2006 va riferito sia alle norme collettive della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure mosse alla sentenza impugnata, sia ad ogni altra norma collettiva utile per l'interpretazione delle prime sempre che essa appartenga alla causa per essere stata dedotta e prodotta nei precedenti gradi di merito.