(massima n. 1)
Qualora sia configurabile un rapporto di funzionario (come, nella specie il rapporto che lega il Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina all'ente) per le relative controversie la giurisdizione va determinata in applicazione dei criteri generali, tenendo conto delle situazioni giuridiche sostanziali di diritto soggettivo o di interesse legittimo fatte valere in giudizio ed individuabili alla stregua del "petitum" sostanziale. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda proposta (dall'anzidetto Commissario) per la corresponsione di compensi legati all'esercizio di tale funzione, giacché il trattamento economico del funzionario onorario, in mancanza di specifiche previsioni di legge, ha natura indennitaria e non retributiva, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità, restando affidato, quindi, alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, di fronte alle quali il funzionario ha un mero interesse legittimo.