(massima n. 1)
È ammissibile il regolamento di giurisdizione rispetto ad una controversia pendente dinanzi al giudice amministrativo e vertente tra privati, poiché la funzione delle sezioni unite civili di supremo organo regolatore della giurisdizione incontra l'unico limite che nella fattispecie sottoposta a regolamento si ponga effettivamente una questione di giurisdizione e cioè di violazione dei limiti esterni della stessa ; limite sussistente nelle controversie tra privati dinanzi al giudice ordinario attenendo eventuali profili di pubblico interesse e di disapplicazione di atti amministrativi al merito, data l'estraneità dell'amministrazione pubblica ma non dinanzi a un giudice speciale nei casi anomali in cui un privato abbia instaurato dinanzi ad esso una controversia nei confronti di altro privato. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ammesso il regolamento, presentato dal cliente convenuto ai sensi della procedura speciale di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 dinanzi al giudice amministrativo dal proprio avvocato, per il pagamento degli onorari professionali concernenti una causa dinanzi al giudice amministrativo, ed ha dichiarato la giurisdizione dell'Ago poiché la suddetta procedura concerne solo gli onorari giudiziali in materia civile ).