(massima n. 1)
In tema di separazione personale fra i coniugi, il decreto omologativo di detta separazione, essendo privo dei caratteri della definitivitą e della decisorietą, poiché incide su diritti soggettivi, senza tuttavia decidere su di essi e non ha attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato sostanziale, non č impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost., con la conseguenza che gli eventuali vizi di legittimitą non si convertono in motivi di gravame e sono in ogni tempo deducibili nell'ambito della giurisdizione camerale.