(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte in cui, pur denunciandosi formalmente un asserito difetto di giurisdizione dell'AGA, non venga, in realtà, proposta una questione di giurisdizione, bensì una questione di merito. (Fattispecie in cui il ricorso mirava ad infirmare l'argomentazione svolta dal giudice amministrativo in ordine al carattere transattivo di un accordo intervenuto tra le parti sull'ammontare dell'indennità di espropriazione ).