(massima n. 1)
Quando pił soggetti vengano chiamati congiuntamente in giudizio da altri soggetti o iussu iudicis e vi partecipino poi attivamente costituendosi o lo subiscano rimanendo contumaci, si determina, in ogni caso, una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dą luogo, tuttavia, alla formazione di un rapporto che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili, con la conseguenza che, anche in tal caso, si impone, nei successivi gradi o fasi del giudizio, la presenza di tutti i soggetti gią presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi.