(massima n. 1)
Quando il giudice, anche in sede di legittimità, abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non via abbia provveduto (ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi), non è consentita l'assegnazione di un nuovo termine per il completamento della già disposta integrazione, poiché tale assegnazione equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, la quale è vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c. . A tale regola, desumibile dal combinato disposto degli artt. 331 e 153 c.p.c., è possibile derogare solo quando l'istanza di assegnazione di un nuovo termine (presentata anteriormente alla scadenza di quello in un primo tempo concesso) si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa non sia stata in colpa con riferimento all'ignoranza della residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, avendo escluso la circostanza da ultimo richiamata, poiché, nella pendenza del concesso termine di sessanta giorni, quando era ancora possibile al ricorrente completare altra forma consentita di notificazione secondo il modello di cui all'art. 143 c.p.c., questa non era stata nemmeno tentata con richiesta all'ufficiale giudiziario in tal senso).