(massima n. 1)
La liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette tabelle (elaborate da alcuni uffici giudiziari) ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza né risultino recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice. La liquidazione equitativa del danno morale può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale — in misura pari a una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico — purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga, poi, personalizzato, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie.