(massima n. 2)
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, a seguito di un precedente decreto di trasferimento immobiliare, su istanza di parte provveda allo svincolo e alla restituzione delle somme depositate da chi aveva formulato le offerte non accolte, non č impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento pronunciato in sede non contenziosa da un organo istituzionalmente carente del potere di emettere sentenze, privo del carattere della decisorietā e, pertanto, suscettibile, quale atto dell'esecuzione, soltanto di opposizione a termini dell'art. 617 c.p.c.