(massima n. 1)
In tema di provvedimenti del giudice civile, poiché le pronunce si distinguono in base alla regola della prevalenza della sostanza sulla forma, è ammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento, — avente natura di sentenza ancorché sottoscritto solo dal presidente, come invece prescritto per le ordinanze — con cui il tribunale, in composizione collegiale, invece di dichiararlo inammissibile, abbia esaminato nel merito il reclamo avverso la decisione del tribunale in composizione monocratica, la cui pronuncia, avendo provveduto sull'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti davanti a sè per la trattazione della causa di merito e regolando le spese processuali, integra, indipendentemente dalla definizione data dal giudice, una sentenza contro la quale è esperibile il rimedio dell'appello.